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Archeologia Subacquea Forum di archeologia subacquea. In questa sezione si discute delle tematiche relative all'archeologia subacquea

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  #16 (permalink)  
Vecchio 29-March-2008
L'avatar di  leda
AI senatus
 
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La legislazione in materia di diritti sul mare, è stata regolarizzata in ambito internazionale tramite la Convenzione di Montegobay del 1982.
In essa sono state individuate 4 zone:
il mare territoriale, che arriva fino alle 12 miglia, in cui si estende la sovranità di uno Stato, come se si trattasse del proprio territorio;
la zona contigua, che si estende fino alle 24 miglia, in cui lo Stato può prevenire le violazioni alle proprie leggi e regolamenti e punire le violazioni commesse nel proprio territorio o mare territoriale;
la piattaforma continentale, che varia dalle 200 alle 350 miglia massimo;
la zona economica esclusiva, fino al limite massimo di 200 miglia, legata allo sfruttamento delle risorse economiche naturali, ed i cui diritti hanno poi inglobato anche quelli della piattaforma continentale. Al di là di queste si estende l'alto mare.
Negli articoli 303 e 149 della Covenzione viene trattato il problema della protezione dei beni archeologici sommersi. L'articolo 303, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati hanno l'obbligo di tutelare gli oggetti archeologici e storici scoperti in mare e coooperare a tal fine. L'articolo 303, paragrafo 2, riconosce allo stato costiero la possibilità di controllare il recupero di tali beni nella zona contigua (entro le 24 miglia). Senza autorizzazione dello Stato costiero nulla può essere recuperato. L'articolo tuttavia, al paragrafo 3, afferma che il potere di controllo non pregiudica i diritti dei proprietari identificabili, nè quelli relativi all'istituto del recupero o delle regole del diritto marittimo. Di fatto, l'articolo non nega il recupero in questa zona, anzi, proprio in vista di questa possibilità (proposta da alcuni paesi del mediterraneo) Stati Uniti, Regno Unito e Paesi Bassi si opposero.
L'altro articolo che si occupa della materia è il 149: in esso si stabilisce che gli oggetti di natura archeologica e storica ritrovati nel fondo degli oceani al di là della giurisdizione nazionale, devono essere conservati o messi a disposizione per il beneficio dell'umanità intera, fatti salvi i diritti prefereziali dei paesi di origine o stato d'origine culturale o stato di origine storico-archeologica.
Questo articolo pone varie questioni sul tappeto: infatti chi ritrova un oggetto dovrebbe conservarlo o cederlo nell'interesse dell'umanità, ma non si specifica in alcun modo il come. Non indica inoltre l'organismo che dovrebbe essere competente in materia di recupero. Non specifica le modalità del diritto preferenziale del paese d'origine.
Per sanare le lacune di Montegobay, fu adottata la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale sommerso, nel 2001.
In essa è stato vietato lo sfruttamento commerciale del patrimonio culturale sommerso (articolo 2). Inoltre, in caso di ritrovamento nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale, va avvisato sia lo Stato che ha competenza su queste zone sia lo Stato di appartenenza del bene rinvenuto e questi dovranno consultare gli altri Stati contraenti la convenzione al fine di evitare ogni danno al patrimonio. Lo Stato che coordina le consultazioni (cioè quello nella cui zona economivca o piattaforma è stato ritrovato l'oggetto) deve anche prendere le misure di protezione, accordare i permessi e condurre le ricerche sul bene. nel caso invece di un bene ritrovato nella cosidetta Area, cioè oltre la piattaforma o la zona economica, va avvertita l'International Sea Bed Authority.
Come si può ben vedere queste convenzioni sono assai lacunose, ma in quella dell'UNESCO si sono escluse questioni di diritto privato preferendo il regime di diritto pubblico.
Questo è il testo della Convenzione UNESCO:
Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage: UNESCO
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  #17 (permalink)  
Vecchio 30-March-2008
AI senatus
 
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Mario_A Visualizza Messaggio
Di chi sono i reperti archeologici in acque internazionali?

Mario
Leda ha appena citato leggi recentissime, quindi quello che sto per dire potrebbe essere non aggiornato.
Un precedente importante sul possesso di reperti recuperati in acque internazionali è rappresentato dalla statuetta di Sciacca (altrimenti detta il melqart di sciacca o di selinunte), recuperata negli anni '60 da un peschereccio in acque internazionali. La procura della repubblica di Sciacca (AG) ha gestito il contenzioso legale.
Datemi il tempo di recuperare la bibliografia essenziale per poter dare una sintesi della vicenda, che dal punto di vista legale-archeologico è piuttosto intrigante...
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In genere la gente ha ottime ragioni per costruire muri, come tenere fuori gli altri, o a volte tenerli dentro. (S.S. Van Dine)
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  #18 (permalink)  
Vecchio 30-March-2008
AI gens
 
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La legislazione in materia di diritti sul mare, è stata regolarizzata in ambito internazionale tramite la Convenzione di Montegobay del 1982...
Grazie Leda per le tue precise informazioni sulle normative...

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Inoltre, in caso di ritrovamento nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale, va avvisato sia lo Stato che ha competenza su queste zone sia lo Stato di appartenenza del bene rinvenuto..
Nel caso del mio esempio immaginario, quale sarebbe lo Stato di appartenenza del bene ? La Grecia...? E se qualcuno dimostrasse che quella statua era stata venduta a Cartagine? La potrebbe reclamare la Tunisia? Mi sembrano dei principi giuridici alquanto spinosi...

Mario
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  #19 (permalink)  
Vecchio 30-March-2008
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AI senatus
 
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Mi sembrano dei principi giuridici alquanto spinosi...
Alcuni anni or sono la rivista tedesca "Antike Welt" che volge un lavoro di divulgazione su temi archeologici a livelo elevato (con articoli spesso "noiosi", come si dicava in un altro post), ha pubblicato un articolo in cui si sosteneva, certo non troppo seriamente, che il legittimo proprietario del "Tesoro di Priamo", conteso tra i tedeschi che lo avevano avutodagli scavi di Schliemann e i russi, che lo detengono come bottino di guerra, fosse il papa. L'argomentazione era che l'erede di Priamo di cui fosse noto il destino era Enea, che era giunto in Lazio, dove suo figlio aveva fondato Alba Longa, alla cui amministrazione erano quindi passati i diritti di proprietà essendosi estinta la stirpe degli eneidi. La località di Alba Longa è quella oggi nota come Castel Gandolfo che appartiene al Vaticano il cui sovrano assoluto è appunto il papa, successore di diritto dei precedenti proprietari. Ergo...

Il principio che provenienza sia equivalente a possesso è quanto meno dubbio, si basa su ipotesi in genere non verificabili.
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dott. Claudio Giorgini
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  #20 (permalink)  
Vecchio 30-March-2008
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Sul Melquart di Sciacca ho trovato questa notizia:
* l’altra”SCIACCA LO RIVUOLE”*—*Associazione di promozione sociale L’ALTRA SCIACCA

Se vera, la sentenza mi pare alquanto opinabile, che sarebbe stato se il peschereccio avesse battuto, si fa per dire, bandiera albanese?
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dott. Claudio Giorgini
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  #21 (permalink)  
Vecchio 30-March-2008
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Se vera, la sentenza mi pare alquanto opinabile, che sarebbe stato se il peschereccio avesse battuto, si fa per dire, bandiera albanese?
Inoltre, essendo fenicio potrebbe essere rivendicato dal Libano?

Mario
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  #22 (permalink)  
Vecchio 30-March-2008
AI senatus
 
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Sul Melquart di Sciacca ho trovato questa notizia:
* l’altra”SCIACCA LO RIVUOLE”*—*Associazione di promozione sociale L’ALTRA SCIACCA

Se vera, la sentenza mi pare alquanto opinabile, che sarebbe stato se il peschereccio avesse battuto, si fa per dire, bandiera albanese?
Il sito web che segnali racconta abbastanza fedelmente la vicenda.
In sostanza, nonappena il reperto è venuto a contatto con la rete da pesca, esso è entrato in territorio italiano e automaticamente è entrata in vigore la legge italiana sulla tutela dei beni culturali (all'epoca, la legge 1089 del 1939); se l'imbarcazione fosse stata di un'altra nazionalità, credo sarebbe stato lecito applicare la normativa nazionale del paese in questione.
Qualche spunto bibliografico (ho riesumato il materiale di un esame e articoli vari che avevo raccolto proprio perchè l'argomento mi aveva incuriosito):
S. Chiappisi, Il Melqart di Sciacca e la questione fenicia in Sicilia, Roma 1961;
S. Moscati, Il mondo dei Fenici, Milano 1966, 123-133;
A.M. Bisi, Fenici o Micenei in Sicilia nella seconda metà del II millennio a.C.?
(In margine al cosiddetto Melqart di Sciacca), Atti e Memorie del I Congresso Internazionale di Micenologia, Roma 1968, 1156-1168;
V. Tusa, La statuetta fenicia del Museo Nazionale di Palermo, Rivista di Studi Fenici, I-2, 1973, 173-179;
G. Purpura, Sulle vicende ed il luogo di rinvenimento del cosiddetto Melqart di Selinunte, Sicilia Archeologica, XIV, 46-47, 1981, 87-93;
C. Bonnet, Melqart: cultes et mythes de l'Herakles tyrien en Mediterranée, Leuven 1988, 266-267.
(questa non è una bibliografia completa, c'è molto altro, è quello avevo a portata di mano)

In particolare, G. Purpura ritiene che il rinvenimento sia in realtà avvenuto vicinissimo alla costa, abbondantemente all'interno delle acque territoriali italiane e ad una profondità di 5-10 m, in una zona interdetta alla pesca e che il racconto del rinvenimento in acque internazionali sia stato inventato dall'equipaggio solo per coprire la violazione...

Un bel rompicapo, non c'è che dire...
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