La legislazione in materia di diritti sul mare, è stata regolarizzata in ambito internazionale tramite la Convenzione di Montegobay del 1982.
In essa sono state individuate 4 zone:
il mare territoriale, che arriva fino alle 12 miglia, in cui si estende la sovranità di uno Stato, come se si trattasse del proprio territorio;
la zona contigua, che si estende fino alle 24 miglia, in cui lo Stato può prevenire le violazioni alle proprie leggi e regolamenti e punire le violazioni commesse nel proprio territorio o mare territoriale;
la piattaforma continentale, che varia dalle 200 alle 350 miglia massimo;
la zona economica esclusiva, fino al limite massimo di 200 miglia, legata allo sfruttamento delle risorse economiche naturali, ed i cui diritti hanno poi inglobato anche quelli della piattaforma continentale. Al di là di queste si estende l'alto mare.
Negli articoli 303 e 149 della Covenzione viene trattato il problema della protezione dei beni archeologici sommersi. L'articolo 303, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati hanno l'obbligo di tutelare gli oggetti archeologici e storici scoperti in mare e coooperare a tal fine. L'articolo 303, paragrafo 2, riconosce allo stato costiero la possibilità di controllare il recupero di tali beni nella zona contigua (entro le 24 miglia). Senza autorizzazione dello Stato costiero nulla può essere recuperato. L'articolo tuttavia, al paragrafo 3, afferma che il potere di controllo non pregiudica i diritti dei proprietari identificabili, nè quelli relativi all'istituto del recupero o delle regole del diritto marittimo. Di fatto, l'articolo non nega il recupero in questa zona, anzi, proprio in vista di questa possibilità (proposta da alcuni paesi del mediterraneo) Stati Uniti, Regno Unito e Paesi Bassi si opposero.
L'altro articolo che si occupa della materia è il 149: in esso si stabilisce che gli oggetti di natura archeologica e storica ritrovati nel fondo degli oceani al di là della giurisdizione nazionale, devono essere conservati o messi a disposizione per il beneficio dell'umanità intera, fatti salvi i diritti prefereziali dei paesi di origine o stato d'origine culturale o stato di origine storico-archeologica.
Questo articolo pone varie questioni sul tappeto: infatti chi ritrova un oggetto dovrebbe conservarlo o cederlo nell'interesse dell'umanità, ma non si specifica in alcun modo il come. Non indica inoltre l'organismo che dovrebbe essere competente in materia di recupero. Non specifica le modalità del diritto preferenziale del paese d'origine.
Per sanare le lacune di Montegobay, fu adottata la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale sommerso, nel 2001.
In essa è stato vietato lo sfruttamento commerciale del patrimonio culturale sommerso (articolo 2). Inoltre, in caso di ritrovamento nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale, va avvisato sia lo Stato che ha competenza su queste zone sia lo Stato di appartenenza del bene rinvenuto e questi dovranno consultare gli altri Stati contraenti la convenzione al fine di evitare ogni danno al patrimonio. Lo Stato che coordina le consultazioni (cioè quello nella cui zona economivca o piattaforma è stato ritrovato l'oggetto) deve anche prendere le misure di protezione, accordare i permessi e condurre le ricerche sul bene. nel caso invece di un bene ritrovato nella cosidetta Area, cioè oltre la piattaforma o la zona economica, va avvertita l'International Sea Bed Authority.
Come si può ben vedere queste convenzioni sono assai lacunose, ma in quella dell'UNESCO si sono escluse questioni di diritto privato preferendo il regime di diritto pubblico.
Questo è il testo della Convenzione UNESCO:
Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage: UNESCO