Ma guarda che non si stava parlando di archeologia (siamo in Discussioni fuori tema), ma del diritto d'autore sull'uso delle immagini o dei testi in rete, presi da altri siti.
Il copyright è un istituto di diritto anglosassone, mentre in Italia l'applicazione del diritto d'autore non necessità di alcuna formalità. Il fatto che la legge permetta "svicoli" (fino a un certo punto) sulla riproduzione delle immagini, la dizione aggiuntiva "riproduzione vietata" può servire come "prova" nel caso di violazione da parte di terzi, ma ciò non significa che non possa comunque essere provata la malafede nel caso in cui questa non sia inserita; io non me la sento di dire, usala e vai tranquillo perché so di molti webmaster che hanno dovuto pagare per un uso improprio delle immagini prese altrove.
Per quanto riguarda le opere scientifiche, la legge pur consentendo la riproducibilità, richiede il pagamento di un compenso da valutare.
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
Art. 91
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
Art. 88
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla Sezione II del Capo VI di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta.
Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il
diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Art. 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98,
a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Riporto un brano di G.M. Rinaldi su Interlex
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Si ricorda poi una norma molto importante ai fini dell'utilizzazione in Internet delle foto. Difatti nell'art. 90 viene evidenziato con chiarezza che ogni esemplare della foto deve contenere le seguenti indicazioni:
Il nome del fotografo o dei datori di lavoro o del committente (dunque di chi detiene i diritti di utilizzazione economica)
La data dell'anno di produzione della fotografia
Il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata
Nel caso in cui tali informazioni manchino, la loro riproduzione - a norma del comma 2 dell'art. 90, non è considerata abusiva sempre che, però, il
fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Per quanto riguarda, pertanto, l'utilizzazione su Internet di immagini fotografiche trovate in altri siti possiamo provvisoriamente tracciare una prima indicazione: laddove esse contengano le indicazioni suddette è possibile la loro utilizzazione in altri siti nel caso in cui si sia ottenuta l'autorizzazione del fotografo oppure del datore di lavoro o del committente secondo i casi poc'anzi analizzati. Se tali indicazioni non sono presenti - come sovente avviene - tale obbligo non sussiste e la riproduzione può avvenire senza problemi.
L'unico problema può sorgere nel caso nel quale il vero autore dimostri la mala fede dell'utilizzatore e dunque la sua consapevolezza in merito alla provenienza della fotografie nonostante la mancanza delle predette indicazioni.
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G. M. Rinaldi - Il diritto d'autore in Internet - 2
E' un articolo del 2001, qualcosa è cambiato successivamente, ma nella sostanza nulla, errori miei permettendo.